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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

  1. Informazioni generali
    L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi.

Essa è gestita dai Comuni italiani e dal Ministero dell’Interno sulla base delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari. Dato che l’unico ente titolare delle funzioni anagrafiche è il Comune italiano, la richiesta d’iscrizione all’AIRE viene inoltrata al Comune competente, il quale provvede all’aggiornamento della posizione di residenza e delle liste elettorali.

L’iscrizione AIRE comporta la cancellazione dalla residenza dal territorio della Repubblica (cancellazione dall’A.P.R. – Anagrafe della Popolazione Residente). Una volta effettuata viene notificata direttamente dal Comune al cittadino. La mancata notifica da parte del Comune non comporta necessariamente una mancata iscrizione all’AIRE. Per eventuali verifiche i cittadini dovranno interpellare direttamente il proprio Comune, e non l’ufficio consolare.
La legge consente anche di anticipare la dichiarazione di trasferimento all’estero quando si lasciata l’Italia (c.d. “pre-iscrizione”); in questi casi va comunque effettuata entro 90 giorni dall’espatrio la richiesta di iscrizione presso l’Ufficio Consolare competente.
Il servizio d’iscrizione è GRATUITO.

L’art. 16 comma 3 del Decreto Legge n. 22/2019 ha stabilito che a partire dal 26 marzo 2019, data di entrata in vigore del Decreto stesso, tutte le iscrizioni AIRE effettuate dai comuni in base a domande presentate dagli interessati agli uffici consolari avranno decorrenza dalla data di presentazione della domanda, purchè completa di tutta la documentazione.

  1. Chi si deve iscrivere all’AIRE
    I cittadini italiani che per legge si devono obbligatoriamente iscrivere all’AIRE sono:
    • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi; la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dall’espatrio definitivo
    • quelli che già risiedono all’estero, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo

Non devono iscriversi all’AIRE invece:
• le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno
• i lavoratori stagionali
• i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963
• i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale
• i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero

 

Modalità per chiedere l’iscrizione all’AIRE

  1. tramite il portale FAST IT (Servizi Consolari On-line – ex “SECOLI”) previa registrazione dell’utente nel sistema, ovvero accedendo con l’identità digitale SPID; il portale permette al cittadino di chiedere l’iscrizione AIRE compilando on-line il modulo di iscrizione ed allegando il documento d’identità e la prova di residenza di tutti i membri della famiglia. Per lo Sri Lanka la residenza stabile e legale può essere dimostrata mediante copia del GRAMA NILADARI CERTIFICATE o, nel caso in cui il richiedente abbia solo la cittadinanza italiana, copia del RESIDENT VISA, ovvero copia del contratto di lavoro e/o del contratto di locazione e/o di utenze domestiche o bancarie. Dopo la registrazione e dopo aver attivato il proprio account, è necessario accedere nuovamente al portale e aprire una pratica AIRE selezionando “Anagrafe Consolare e AIRE” (icona della pennetta) tra i servizi disponibili.
    In caso di qualsiasi problema di natura informatica non verrà dato supporto tecnico e pertanto si consiglia di fare la richiesta via posta (punto B). I messaggi del portale FAST IT sono unidirezionali e servono unicamente a notificare eventuali rifiuti o problemi delle pratiche presentate. Non si darà risposta ad eventuali conversazioni avviate tramite il portale.
    CONSIGLI UTILI PER USARE IL FAST IT
    è necessario disporre di stampante e scanner (evitare scansioni a colori o fotografie), usando file in formato PDF con risoluzione non superiore a 200 dpi. Formati o risoluzioni diverse potranno rendere impossibile la ricezione della documentazione.
    • in caso di documento d’identità scaduto lo stesso non va inserito nel portale (la procedura non lo permette) ma bisogna comunque allegarlo alla richiesta
    • non si accettano firme digitali o firme fatte/scritte con il computer: la firma sul modulo deve essere autografa (= scritta a penna)
    • se l’utente ha già aperto una utenza PrenotaOnline oppure una utenza FAST IT presso un altro Ufficio Consolare, prima di fare l’iscrizione deve spostare il suo account personale con la funzione ”Cambio Sede” portando la propria utenza su “Sri Lanka > Colombo”
    Link della piattaforma FAST IT (ex “SECOLI”): https://serviziconsolarionline.esteri.it
  2. se non si dispone di PC, stampante o scanner oppure in caso di problemi tecnici– poiché non è possibile fornire assistenza personalizzata – la richiesta si può presentare personalmente in Ambasciata, dopo aver prenotato un appuntamento sul portale Prenot@mi. Il giorno dell’appuntamento sarà necessario presentarsi portando con se’:
    apposito modulo firmato dal dichiarante; in caso di nuclei familiari è necessario un modulo sottoscritto per ciascuno dei componenti cittadini italiani di maggiore età (cliccare qui)
    • fotocopia dei documenti d’identità italiani di tutti i componenti del nucleo familiare che sono residenti all’estero e che vivono nella stessa abitazione (passaporto, carta d’identità); in caso di coniuge straniero copia del passaporto nazionale
    • prova di residenza: copia del visto per resdiente o altro permesso di soggiorno, nonché copia del contratto di lavoro e/o del contratto di locazione e/o di utenze domestiche (telefono fisso, acqua, luce o gas).
    NON È PERMESSO L’INVIO DI RICHIESTE DI SERVIZI CONSOLARI CONTESTUALMENTE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’AIRE (PER ES.: RICHIESTA PASSAPORTO, CARTA D’IDENTITÀ, CERTIFICATI, ECC.). Tali servizi potranno essere richiesti ed erogati solo dopo la ricezione dell’avviso formale di avvio della procedura d’iscrizione/variazione AIRE al Comune competente, che verrà inviata al cittadino presso la sua casella email personale.
    A partire dal 01.03.2019 non si accettano più le richieste di iscrizione AIRE pervenute via mail.
    I cittadini che non sono ancora in possesso di un documento d’identità italiano possono presentare un documento d’identità straniero e una copia dell’atto di nascita rilasciato dal Comune italiano di riferimento.
    I cittadini che hanno subito il furto/smarrimento del proprio documento d’identità possono presentare copia della denuncia sporta alle Autorità di Polizia srilankese e – se in loro possesso – una fotocopia del documento italiano rubato/smarrito. In ogni caso è necessario presentare anche la prova di residenza nella circoscrizione consolare di competenza.
  3. Iscrizione AIRE di minorenni conviventi con un solo genitore
    L’iscrizione all’AIRE dei minori italiani o doppi cittadini residenti all’estero è obbligatoria in tutti i casi. La richiesta d’iscrizione/variazione Aire di un minore non convivente con entrambi i genitori deve essere sottoscritta da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale e corredata dalle copie del documento di identità di entrambi i firmatari. Qualora l’istante dichiari l’impossibilità di presentare la sottoscrizione anche dell’altro genitore, dovrà fornirne – ove non già presente in atti – evidenza documentale, e comunque fornire i recapiti dell’atro genitore e ogni indicazione utile a contattarlo.
    Per le modalità di iscrizione vedere il punto 3 ed utilizzare gli appositi moduli disponibili in calce.

Si precisa che l’iscrizione AIRE di un minorenne ha come unico scopo quello di attestare l’effettiva residenza (ovvero l’abituale dimora) del cittadino all’estero e pertanto prescinde da eventuali contestazioni derivanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria italiana o locale.

  1. Variazioni anagrafiche della residenza (cambio indirizzo, trasferimento ad altri paesi)
    Dopo aver ottenuto l’iscrizione nell’AIRE dal Comune competente, i cittadini devono mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica, comunicando tempestivamente all’Ufficio Consolare competente qualsiasi variazione della residenza all’estero:
    • cambio dell’indirizzo di residenza all’interno della stessa circoscrizione consolare
    • trasferimento ad un altro Paese all’estero; si deve chiedere il prima possibile l’iscrizione nel nuovo Ufficio consolare, anche se la normativa prevede un massimo di 180 giorni per rendere queste dichiarazioni.
    ANCHE LA VARIAZIONE DI CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE E IL CAMBIO DI INDIRIZZO ALL’INTERNO DELLA STESSA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE VANNO RICHIESTI TRAMITE PORTALE FAST-IT
  2. Cancellazione dall’AIRE (rimpatrio in Italia, decesso, irreperibilità, perdita cittadinanza)

La cancellazione dall’AIRE del Comune italiano di riferimento avviene:
• per rientro in Italia, richiedendo direttamente al Comune l’iscrizione nell’APR (Anagrafe della Popolazione Residente);
• per morte (compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata);
• per irreperibilità, in particolare quando non risulti più valido l’indirizzo all’estero (per questo motivo è fondamentale comunicare tempestivamente le variazioni di indirizzo);
• per perdita della cittadinanza italiana

  1. Trasferimento AIRE/AIRE (cambio del Comune AIRE)
    I cittadini già iscritti nell’AIRE di un Comune possono richiedere di spostare tale iscrizione presso un altro Comune, presentando apposita domanda nei casi previsti dalla legge, che sono solo quelli indicati di seguito:
    1. trasferimento nell’AIRE di un Comune nella cui APR (Anagrafe della popolazione residente in Italia) sono iscritti membri del nucleo familiare;
    2. trasferimento nell’AIRE di un Comune nella cui AIRE sono già iscritti membri del nucleo familiare.

In casi diversi da questi due sopra elencati, il trasferimento è a discrezione dei due Comuni interessati. In caso di accettazione della domanda di trasferimento AIRE, viene spostata anche l’iscrizione nelle liste elettorali del nuovo Comune.
Per spostare assieme a sé i figli minorenni è necessario allegare una dichiarazione di assenso firmata da entrambi i genitori. I figli maggiorenni invece devono presentare una richiesta individuale.

Per questioni di natura fiscale si prega di far riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) ed alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA.

Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.  Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.