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Cittadinanza per riconoscimento iure sanguinis

 

Cittadinanza per riconoscimento iure sanguinis

La cittadinanza italiana per discendenza si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.
Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

MODALITA’ DI ACQUISTO AUTOMATICHE

  1. Per filiazione
  2. Per nascita sul territorio italiano nei casi in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono
  3. Per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso)
  4. Per adozione, sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile.Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione

Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età (18 anni).


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