{"id":588,"date":"2023-12-20T09:26:20","date_gmt":"2023-12-20T03:56:20","guid":{"rendered":"https:\/\/ambcolombo.esteri.it\/?page_id=588"},"modified":"2026-09-07T09:49:04","modified_gmt":"2026-09-07T04:19:04","slug":"anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambcolombo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/","title":{"rendered":"Anagrafe degli Italiani residenti all\u2019estero (AIRE)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>CHE COS&#8217;<\/strong><strong>\u00c8 L&#8217;AIRE\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.), istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470, contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019AIRE \u00e8 gestita dai Comuni italiani\u00a0e dal Ministero dell\u2019Interno sulla base delle informazioni trasmesse dagli Uffici consolari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>CHI SI DEVE ISCRIVERE ALL&#8217;AIRE<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I cittadini italiani che per legge si devono obbligatoriamente iscrivere all\u2019AIRE sono:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>i cittadini che trasferiscono la propria residenza all\u2019estero per\u00a0periodi superiori a 12 mesi; in questo caso, la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dal trasferimento definitivo della residenza all&#8217;estero;<\/li>\n<li>i cittadini gi\u00e0 residenti all\u2019estero, sia perch\u00e9\u00a0nati all\u2019estero\u00a0sia perch\u00e9 hanno successivamente acquisito la cittadinanza\u00a0italiana.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Nota bene<\/strong>: La normativa consente inoltre di presentare la dichiarazione di trasferimento all&#8217;estero anche prima della partenza dall&#8217;Italia (c.d. <em>pre-iscrizione<\/em>). In tal caso, la richiesta di iscrizione dovr\u00e0 comunque essere perfezionata presso l&#8217;Ufficio consolare competente entro 90 giorni dall&#8217;espatrio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>CHI NON DEVE ISCRIVERSI ALL&#8217;AIRE<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non sono tenuti a iscriversi all\u2019AIRE:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>coloro che si recano all\u2019estero per un periodo di tempo\u00a0inferiore a 12 mesi;<\/li>\n<li>i lavoratori\u00a0stagionali;<\/li>\n<li>i\u00a0dipendenti di ruolo dello Stato\u00a0in servizio all\u2019estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari;<\/li>\n<li>i\u00a0dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all\u2019estero nell\u2019ambito di attivit\u00e0 scolastiche fuori dal territorio nazionale;<\/li>\n<li>i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento istituiti ai sensi dell\u2019articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;<\/li>\n<li>il personale civile e militare che fruisce dell\u2019indennit\u00e0 di lungo servizio all\u2019estero, prevista dall\u2019articolo 1808 del codice dell\u2019ordinamento militare, di cui al d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66;<\/li>\n<li>il personale civile e militare in servizio presso gli Uffici e le strutture dell\u2019Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);<\/li>\n<li>le persone conviventi\u00a0con i cittadini sopra menzionati che si recano all\u2019estero al seguito dei medesimi.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019iscrizione rimane <u>facoltativa<\/u> per i connazionali che lavorano all\u2019estero per l\u2019Unione Europea o per le organizzazioni internazionali di cui l\u2019Italia \u00e8 parte o per i soggetti di cui all\u2019articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>COME RICHIEDERE L&#8217;ISCRIZIONE ALL&#8217;AIRE<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Informazioni generali<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La richiesta d\u2019iscrizione all\u2019AIRE viene inoltrata al Comune\u00a0italiano competente, unico ente titolare delle funzioni anagrafiche, il quale provvede all\u2019aggiornamento della posizione di residenza e delle liste elettorali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il servizio d\u2019iscrizione\u00a0\u00e8 <u>gratuito<\/u>. Per questioni di natura fiscale si prega di far riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) e alle Circolari dell\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una volta perfezionata la procedura, il Comune comunica l&#8217;avvenuta iscrizione al cittadino interessato. Si precisa, tuttavia, che l&#8217;eventuale mancata ricezione di tale comunicazione non implica necessariamente che l&#8217;iscrizione non sia stata effettuata. Per verificare lo stato della propria pratica, i cittadini sono pertanto invitati a rivolgersi direttamente al Comune competente e non all&#8217;Ufficio consolare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;iscrizione all&#8217;AIRE comporta la cancellazione dall&#8217;Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) e, conseguentemente, della residenza nel territorio della Repubblica italiana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai sensi dell&#8217;art. 16, comma 3, del decreto legge n. 22\/2019, le iscrizioni all&#8217;AIRE disposte dai Comuni a seguito di domande presentate agli Uffici consolari decorrono dalla data di presentazione della domanda, purch\u00e9 quest&#8217;ultima sia completa di tutta la documentazione richiesta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di seguito si illustrano le diverse modalit\u00e0 attraverso cui i cittadini possono richiedere l\u2019iscrizione all\u2019AIRE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>1. Prima modalit\u00e0: Iscrizione tramite il portale FAST IT\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La richiesta di iscrizione all\u2019AIRE pu\u00f2 essere presentata online attraverso il <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\">Portale FAST IT<\/a>, previa registrazione oppure accesso con identit\u00e0 digitale SPID o CIE oppure CNS.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo la registrazione e dopo aver attivato il proprio account, l\u2019utente deve aprire una pratica AIRE selezionando \u201cAnagrafe Consolare e AIRE\u201d (icona della pennetta) tra i servizi disponibili. Successivamente, l\u2019utente potr\u00e0 richiedere l\u2019iscrizione AIRE compilando online il relativo modulo di iscrizione. Alla domanda devono essere allegati:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>il documento d\u2019identit\u00e0. Qualora il documento d\u2019identit\u00e0 italiano sia scaduto, esso non dovr\u00e0 essere inserito nel portale (la procedura non lo permette) ma bisogner\u00e0 comunque allegarlo alla domanda di iscrizione;<\/li>\n<li>la prova di residenza per tutti i componenti del nucleo familiare. Per lo Sri Lanka la prova della residenza pu\u00f2 essere dimostrata mediante:\n<ul>\n<li>copia del Grama Niladhari Certificate; oppure<\/li>\n<li>copia del Resident Visa, nel caso in cui il richiedente abbia solo la cittadinanza italiana; oppure<\/li>\n<li>copia del contratto di lavoro e\/o del contratto di locazione e\/o di utenze domestiche o bancarie attestanti la residenza.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Consigli per l\u2019utilizzo del portale FAST IT<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si raccomanda di:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>utilizzare file in formato PDF con risoluzione non superiore a 200 DPI. Formati o risoluzioni diverse potranno rendere impossibile la ricezione della documentazione;<\/li>\n<li>evitare fotografie dei documenti e scansioni a colori;<\/li>\n<li>firmare i moduli esclusivamente con firma autografa (ossia, scritta a penna) oppure firme digitali;<\/li>\n<li>se l\u2019utente ha gi\u00e0 aperto un&#8217;utenza sul portale <a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\">Prenot@mi<\/a> oppure un&#8217;utenza FAST IT presso un altro Ufficio Consolare, prima di fare l\u2019iscrizione deve spostare il suo account personale con la funzione &#8220;Cambio Sede\u201d portando la propria utenza su \u201cSri Lanka &gt; Colombo\u201d;<\/li>\n<li>utilizzare la funzione \u201cCambio sede\u201d e NON la funzione di variazione indirizzo nel caso in cui il trasferimento sia tra diverse circoscrizioni consolari: la funzione di variazione indirizzo va utilizzata esclusivamente per trasferimenti all\u2019interno della stessa circoscrizione consolare.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u>Nota bene<\/u>: In caso di problematiche di natura informatica relative al portale FAST IT, l&#8217;Ufficio consolare non \u00e8 in grado di fornire assistenza tecnica. In tali circostanze, si consiglia di rivolgersi direttamente all\u2019helpdesk del Portale FAST-IT.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si informa inoltre che i messaggi inviati tramite il portale FAST IT hanno finalit\u00e0 esclusivamente di notifica (ad esempio, in caso di rigetto della domanda o di richieste di integrazione documentale). Eventuali comunicazioni o conversazioni avviate dagli utenti attraverso il portale non potranno essere prese in carico n\u00e9 ricevere riscontro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>2. Seconda modalit\u00e0: Presentazione della domanda presso l\u2019Ambasciata<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Coloro che non dispongono degli strumenti necessari per utilizzare il portale FAST IT (PC, stampante, scanner) oppure riscontrino problemi tecnici, possono presentare la richiesta personalmente in Ambasciata, previa prenotazione dell\u2019appuntamento tramite il portale <a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/\">Prenot@mi<\/a>. Si ricorda che a partire dal 1 marzo 2019 non si accettano pi\u00f9 richiesta di iscrizione AIRE pervenute via email.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il giorno dell\u2019appuntamento sar\u00e0 necessario portare la seguente documentazione:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>il modulo di iscrizione <a href=\"https:\/\/ambcolombo.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/MODULO-ISCRIZIONE-AIRE-03.2023.pdf\">Richiesta di iscrizione all\u2019AIRE<\/a> firmato dal dichiarante; in caso di nuclei familiari \u00e8 necessario un modulo sottoscritto per ciascuno dei componenti cittadini italiani di maggiore et\u00e0;<\/li>\n<li>copia dei documenti d\u2019identit\u00e0 italiani (passaporto o carta di identit\u00e0) di tutti i componenti del nucleo familiare che sono residenti all\u2019estero e che vivono nella stessa abitazione;\n<ul>\n<li>I cittadini che non sono ancora in possesso di un documento d\u2019identit\u00e0 italiano possono presentare un documento d\u2019identit\u00e0 straniero e una copia dell\u2019atto di nascita rilasciato dal Comune italiano di riferimento.<\/li>\n<li>I cittadini che hanno subito il furto\/smarrimento del proprio documento d\u2019identit\u00e0 possono presentare copia della denuncia sporta alle Autorit\u00e0 di Polizia srilankese e \u2013 se in loro possesso \u2013 una fotocopia del documento italiano rubato\/smarrito.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>per il coniuge straniero, copia del passaporto nazionale;<\/li>\n<li>documentazione attestante la residenza nella circoscrizione consolare (es. copia del Resident Visa o permesso di soggiorno; certificato di residenza rilasciato dal Grama Niladhari, copia del contratto di lavoro e\/o copia del contratto di locazione e\/o di utenze domestiche).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><u>IMPORTANTE<\/u>: non \u00e8 permesso l\u2019invio di richieste di servizi consolari contestualmente alla richiesta di iscrizione all\u2019AIRE (per es.: richiesta passaporto, carta d\u2019identit\u00e0, certificati, ecc.). Tali servizi potranno essere richiesti ed erogati solo dopo la ricezione dell\u2019avviso formale di avvio della procedura d\u2019iscrizione\/variazione AIRE al comune competente, che verr\u00e0 inviata al cittadino presso la sua casella email personale.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>ISCRIZIONE ALL&#8217;AIRE DEI MINORI CONVIVENTI CON UN SOLO GENITORE<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La richiesta di iscrizione AIRE di un minore cittadino italiano convivente con un solo\u00a0genitore, anche straniero,\u00a0non pu\u00f2 essere effettuata tramite il portale Fast-it.\u00a0La domanda deve essere inviata via e-mail all\u2019indirizzo <a href=\"mailto:consolare.ambcolombo@esteri.it\">consolare.ambcolombo@esteri.it<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La documentazione da inviare all\u2019indirizzo sopraindicato \u00e8 la seguente:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><a href=\"https:\/\/ambcolombo.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/RICHIESTA-ISCRIZIONE-AIRE-MINORI-NON-CONVIVENTI-03.2023.pdf\">Richiesta di iscrizione all\u2019AIRE per minore convivente con un solo genitore<\/a> sottoscritta da entrambi gli esercenti la responsabilit\u00e0 genitoriale. Qualora l\u2019istante dichiari l\u2019impossibilit\u00e0 di presentare la firma dell\u2019altro genitore, dovr\u00e0 fornirne \u2013 ove non gi\u00e0 presente in atti \u2013 evidenza documentale di tale impossibilit\u00e0, e comunque fornire i recapiti dell\u2019atro genitore e ogni indicazione utile a contattarlo;<\/li>\n<li>atto di nascita del minore rilasciato dal Comune Italiano che lo ha registrato;<\/li>\n<li>documento di identit\u00e0 del minore;<\/li>\n<li>documenti di identit\u00e0 di entrambi i genitori;<\/li>\n<li>prova di residenza del minore (certificato di residenza rilasciato dal Grama Niladhari, certificati di iscrizione scolastica, resident visa).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Si precisa che l\u2019iscrizione AIRE di un minorenne ha come\u00a0unico scopo quello di attestare l\u2019effettiva residenza\u00a0(ovvero l\u2019abituale dimora) del cittadino all\u2019estero e pertanto\u00a0prescinde da eventuali contenziosi relativi a provvedimenti dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria italiana o locale.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE AIRE<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo aver completato l\u2019iscrizione all\u2019AIRE, i cittadini devono mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica, comunicando tempestivamente all\u2019Ufficio Consolare competente qualsiasi variazione della residenza all\u2019estero. In particolare devono essere comunicati:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>il cambio dell\u2019indirizzo di residenza all\u2019interno della stessa circoscrizione consolare;<\/li>\n<li>il\u00a0trasferimento in un\u2019altra circoscrizione consolare o in un altro Paese.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">La comunicazione di tali variazioni deve essere richiesta tramite il <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\">Portale FAST IT<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebbene la normativa preveda un massimo di 180 giorni per comunicare queste variazioni, si invitano i cittadini a richiedere prima possibile l\u2019iscrizione nel nuovo Ufficio consolare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>CANCELLAZIONE DALL&#8217;AIRE<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La cancellazione dall\u2019AIRE avviene in caso di:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>rimpatrio in Italia, richiedendo direttamente al Comune l\u2019iscrizione nell\u2019 Anagrafe della Popolazione Residente;<\/li>\n<li>decesso (compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata);<\/li>\n<li>irreperibilit\u00e0, in particolare quando non risulti pi\u00f9 valido l\u2019indirizzo all\u2019estero;<\/li>\n<li>perdita della cittadinanza italiana.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>TRASFERIMENTO AIRE<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I cittadini gi\u00e0 iscritti nell\u2019AIRE di un Comune possono richiedere di spostare tale iscrizione presso un altro Comune, presentando apposita domanda nei seguenti casi:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>trasferimento nell\u2019AIRE di un Comune nella cui APR (Anagrafe della popolazione residente in Italia) sono iscritti i membri del nucleo familiare;<\/li>\n<li>trasferimento nell\u2019AIRE di un Comune nella cui AIRE sono gi\u00e0 iscritti i membri del nucleo familiare.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">In casi diversi da questi sopra elencati, il trasferimento \u00e8 rimesso alla valutazione dei Comuni interessati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In caso di accettazione della domanda di trasferimento AIRE, viene spostata anche l\u2019iscrizione nelle liste elettorali del nuovo Comune.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per trasferire anche l\u2019iscrizione dei figli minorenni \u00e8 necessario allegare una dichiarazione di assenso firmata da entrambi i genitori. I figli maggiorenni devono presentare una richiesta individuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>MAMNCATA ISCRIZIONE ALL&#8217;AIRE<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019iscrizione all\u2019AIRE costituisce un obbligo di legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi \u00e8 soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, cos\u00ec come previsto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213. L\u2019Autorit\u00e0 competente all\u2019accertamento e all\u2019irrogazione della sanzione \u00e8 il Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni \u00e8 disciplinato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che \u201cNessuno pu\u00f2 essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>MODULI<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/ambcolombo.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/MODULO-ISCRIZIONE-AIRE-03.2023.pdf\">Richiesta di iscrizione all&#8217;AIRE<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/ambcolombo.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Variazione-indirizzo-AIRE-03.2023.pdf\">Richiesta di variazione indirizzo AIRE<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/ambcolombo.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/RICHIESTA-ISCRIZIONE-AIRE-MINORI-NON-CONVIVENTI-03.2023.pdf\">Richiesta di iscrizione all&#8217;AIRE per minore convivente con un solo genitore<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"CHE COS&#8217;\u00c8 L&#8217;AIRE\u00a0 L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.), istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470, contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi. 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