{"id":90,"date":"2023-04-11T18:22:23","date_gmt":"2023-04-11T16:22:23","guid":{"rendered":"https:\/\/ambasciatapraga.esteri.it\/?page_id=90"},"modified":"2026-01-19T12:12:08","modified_gmt":"2026-01-19T06:42:08","slug":"cittadinanza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambcolombo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/","title":{"rendered":"Cittadinanza"},"content":{"rendered":"<p><strong>Aspetti generali<\/strong><\/p>\n<p>Attualmente, la cittadinanza italiana \u00e8 regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, a differenza della legge precedente legge n. 555\/1912, rivaluta il peso della volont\u00e0 individuale nell\u2019acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarit\u00e0 contemporanea di pi\u00f9 cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali. Per gli eventi di cittadinanza avvenuti prima del 05\/12\/1992, continuano a valere i predisposti della legge n. 555 del 1912, fatta eccezione per alcune modifiche di legge apportate da sentenze della Corte Costituzionale anche alla luce del nuovo diritto di famiglia del 1975.<\/p>\n<p>La legge n. 94 del 15\/07\/2009, in vigore dall\u20198 agosto 2009, concernente \u201cDisposizioni in materia di sicurezza pubblica\u201d ha introdotto nuove disposizioni per quanto concerne le domande di cittadinanza sia per matrimonio che per residenza, alle quali deve essere allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti.<\/p>\n<p>I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:<\/p>\n<ul>\n<li>la trasmissibilit\u00e0 della cittadinanza per discendenza (principio dello \u201cius sanguinis\u201d);<\/li>\n<li>l\u2019acquisto \u201ciure soli\u201d (per nascita sul territorio) in alcuni casi;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di cittadinanza multipla;<\/li>\n<li>la manifestazione di volont\u00e0 per acquisto e perdita;<\/li>\n<\/ul>\n<p>A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91\/92) l\u2019acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (art. 11 legge n. 91\/92), salvo disposizioni di accordi internazionali.<\/p>\n<p>E\u2019 possibile ottenere informazioni dettagliate sull\u2019acquisto e sul riconoscimento della cittadinanza italiana consultando il <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/cittadinanza\/\">sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Dal 25 maggio 2018 \u00e8 in vigore il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016\/679, in applicazione del quale i soggetti che trattano dati personali sono tenuti ad informare preliminarmente gli utenti sui trattamenti previsti, nel rispetto dei principi di liceit\u00e0, correttezza e trasparenza. Di seguito \u00e8 possibile consultare i dettagli al riguardo in tema e di cittadinanza.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ambcolombo.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Informativa-dati-personali-cittadinanza.pdf\"><strong>Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o della sua acquisizione per naturalizzazione (artt. 5 e 7, nonch\u00e9 art. 9, comma 1, lettera c, e comma 2 della legge n. 91\/1992).<\/strong><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Modifiche alla disciplina delle dichiarazioni di cittadinanza dei minori e introduzione della gratuit\u00e0 delle istanze (Legge di bilancio 2026)<\/strong><\/p>\n<p>La legge di bilancio per l\u2019anno 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) introduce modifiche all\u2019articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, <strong>estendendo da uno a<\/strong> <strong>tre anni<\/strong> il termine entro il quale i genitori, di cui almeno uno cittadino italiano per nascita, possono presentare la dichiarazione relativa alla cittadinanza del minore, decorrente dalla nascita o dalla successiva data di accertamento della filiazione, anche adottiva.<\/p>\n<p>Contestualmente, \u00e8 prevista la <strong>gratuit\u00e0<\/strong> di tali dichiarazioni: per le istanze presentate ai sensi del citato articolo 4, comma 1-bis, lettera b), non \u00e8 pi\u00f9 dovuto il contributo di 250 euro previsto dall\u2019articolo 9-bis della legge n. 91\/1992. La gratuit\u00e0 si estende anche alle dichiarazioni da presentare entro il 31 maggio 2026 relative ai figli minorenni, alla data del 24 maggio 2025, di almeno un cittadino italiano per nascita, in quanto qualificate dal decreto-legge n. 36\/2025 come dichiarazioni rese ai sensi della medesima disposizione.<\/p>\n<p>Le modifiche non hanno efficacia retroattiva e si applicano a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2026; pertanto, la gratuit\u00e0 riguarda esclusivamente le istanze presentate da tale data, senza previsione di rimborso per quelle gi\u00e0 depositate entro il 31 dicembre 2025.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Aspetti generali Attualmente, la cittadinanza italiana \u00e8 regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, a differenza della legge precedente legge n. 555\/1912, rivaluta il peso della volont\u00e0 individuale nell\u2019acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarit\u00e0 contemporanea di pi\u00f9 cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali. 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