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Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)

L’articolo 4, comma 1-bis, lett. b) della legge n. 91/1992 e l’articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 36/2025 hanno introdotto due nuove fattispecie di acquisto di cittadinanza per beneficio di legge per i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino per nascita che non trasmette automaticamente la cittadinanza.

Non è pertanto possibile far ricorso a questa procedura nel caso in cui il/i genitore/i sia(no) diventato/i cittadino/i italiano/i per naturalizzazione (art. 9 della legge n. 91/1992), per beneficio di legge (art. 4 della legge n. 91/1992), per matrimonio (art. 5 della legge n. 91/1992 o art. 10 della legge n. 555/1912) o per convivenza da minorenni con genitore che ha acquistato la cittadinanza italiana (art. 14 della legge n. 91/1992).

In base a queste nuove fattispecie il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis, ma, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 91/1992, acquisterà la cittadinanza dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.

Di seguito si illustrano le due ipotesi di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge.

Prima fattispecie – Articolo 4, comma 1-bis, della legge n.91/1992

Il minore può acquistare la cittadinanza italiana se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita;
  • entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro tre anni* che decorrono:
    • dalla nascita;
    • dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione con il genitore cittadino italiano. In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte dei due genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine decorrerà dal primo riconoscimento. Se invece avviene prima il riconoscimento da parte del genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del genitore cittadino italiano per nascita;
    • dalla data in cui viene pronunciata l’adozione da parte del genitore cittadino italiano durante la minore età del figlio.

*Il termine è stato da ultimo modificato dalla legge di bilancio per l’anno 2026 (articolo 1, comma 513, legge 30 dicembre 2025, n. 199). La legge ha infatti esteso da 1 a 3 anni il termine entro il quale i genitori, di cui almeno uno cittadino italiano per nascita, possono presentare la dichiarazione relativa alla cittadinanza del minore.

La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere presentata personalmente, alla presenza di un dipendente consolare delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la seconda dichiarazione. Qualora la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), è sufficiente la dichiarazione dell’unico genitore.

Minore residente in Italia

Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, ai fini dell’acquisto della cittadinanza per beneficio di legge il minore, successivamente alla dichiarazione, deve risiedere legalmente per almeno due anni continuativi in Italia.

Secondo caso – Articolo 1, comma 1-ter, della legge n.91/1992 (disposizione transitoria)

Possono acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge i minori per i quali ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  • erano minorenni (persone che non hanno compiuto il 18° anno di età) alla data del 24 maggio 2025;
  • sono figli di cittadini italiani per nascita che rientrano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992, ossia cittadini il cui riconoscimento è fondato su una domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025, o su una domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data (per maggiori informazioni, si invita a consultare la pagina dedicata Cittadinanza ius sanguinis).
  • la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza è presentata dai genitori o dal tutore all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2029. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione deve essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.

Modalità di presentazione della dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza

Le dichiarazioni di volontà di acquisto della cittadinanza devono essere rese personalmente presso l’Ufficio consolare, alla presenza di un dipendente delegato alle funzioni di stato civile.

Alla dichiarazione devono essere allegati:

  • documento d’identità del richiedente;
  • documento d’identità del minore;
  • prova di residenza nella circoscrizione consolare;
  • documentazione indicata nel modulo di dichiarazione relativa alla specifica fattispecie, che verrà messo a disposizione al momento della presentazione della domanda.

Costo della procedura e modalità di pagamento

Il comma 513 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2026 (Legge 30 dicembre 2025, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), ha introdotto la gratuità per le dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge n. 91/1992, nonché dell’articolo 1, comma 1-ter, del decreto legge n. 36/2025.

Tuttavia, la modifica non interviene per le domande che sono state presentate prima del 1° gennaio 2026. Tali istanze rimangono pertanto assoggettate al pagamento del contributo di 250 euro, da versare a favore del Ministero dell’Interno mediante bonifico bancario seguendo le seguenti coordinate:

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“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”

Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.

Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020

Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente

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Eventuali spese bancarie sono a carico di chi dispone il bonifico.