Casi in cui può essere riconosciuta la cittadinanza ius sanguinis
L’art. 1 della legge n. 91/1992 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis, già presente nella previgente legislazione, come principio cardine per l’acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un’ipotesi eccezionale e residuale.
Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, l’articolo recepisce in pieno il principio di parità tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis.
Si richiama l’attenzione sul fatto che l’ articolo 3-bis della legge 91/1992 (introdotto dalla legge n. 74/2025 ) stabilisce che chi è nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore del presente articolo, e possiede un’altra cittadinanza, viene ritenuto “non avere mai acquistato la cittadinanza italiana”, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni tassativamente previste dalla legge:
- Domanda amministrativa di riconoscimento della cittadinanza già presentata: il richiedente ha presentato una domanda di riconoscimento della cittadinanza, completa di tutta la documentazione necessaria, all’ufficio consolare o al sindaco competente entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025.
- Domanda giudiziale di accertamento della cittadinanza già presentata: il richiedente ha presentato una domanda giudiziale per l’accertamento della cittadinanza entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025.
- Ascendente di primo o secondo grado esclusivamente cittadino italiano: il richiedente ha un ascendente di primo o di secondo grado (genitore, genitore adottante, nonno o nonna) che possiede o possedeva, al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana.
- Genitore cittadino italiano e residente in Italia: il richiedente ha un genitore naturale o un genitore adottante, cittadino italiano, che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
Procedura per il riconoscimento della cittadinanza ius sanguinis
Le modalità del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana sono state puntualmente formalizzate nella circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno. La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:
- accertare che la discendenza abbia inizio da un avo dante causa, secondo quanto stabilito dalla Circolare K.28.1 sopracitata;
- accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera;
- comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale. A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione;
- attestare che né l’istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.
L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.
Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà presentare tutta la documentazione richiesta in originale, debitamente legalizzata e tradotta in italiano.
Si segnala che l’Ufficio competente, all’esito dell’esame della documentazione prodotta, può riservarsi di richiedere ulteriori integrazioni documentali di supporto. I documenti originali presentati a corredo dell’istanza non hanno scadenza e non verranno restituiti.
Costo della procedura e modalità di pagamento
Le istanze di cittadinanza ius sanguinis sono soggette al pagamento di 600 euro, da corrispondersi in valuta locale secondo il tasso di cambio consolare vigente. Il pagamento deve essere effettuato il giorno dell’appuntamento.
Le tariffe consolari applicabili sono disponibili a questa pagina.
Si precisa che il pagamento è svincolato dall’esito del procedimento e non è rimborsabile.