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Cittadinanza

Normativa di riferimento

La cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio1992, che regola le modalità di acquisto, riconoscimento, perdita e riacquisto della cittadinanza.

Per gli eventi di cittadinanza avvenuti prima dell’entrata in vigore della legge n. 91/1992 (16 agosto 1992) continuano ad applicarsi, ove previsto, le disposizioni della precedente normativa (legge n. 555 del 13 giugno 1912).

Nel precisare che per la materia della cittadinanza la competenza primaria è del Ministero dell’Interno, per maggiori informazioni sull’acquisto e sul riconoscimento della cittadinanza si invita a consultare il sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o le diverse sezioni del menu a destra.

Principi fondamentali

I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:

  • ius sanguinis: la cittadinanza si trasmette per discendenza;
  • ius soli: la cittadinanza può essere acquisita per nascita sul territorio italiano solo nei casi previsti dalla legge;
  • la rilevanza della manifestazione di volontà dell’interessato per l’acquisto e la rinuncia alla cittadinanza;
  • la possibilità di cittadinanza multipla. Dal 16 agosto 1992, l’acquisto di una cittadinanza straniera non comporta la perdita della cittadinanza italiana, salvo espressa rinuncia da parte del cittadino italiano (art. 11 legge n. 91/1992) o diversa previsione di accordi internazionali.

Protezione dei dati personali

Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, in applicazione del quale i soggetti che trattano dati personali sono tenuti ad informare preliminarmente gli utenti sui trattamenti previsti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. Per maggiori informazioni su questo tema è possibile consultare l’Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ius sanguinis o della sua acquisizione per naturalizzazione (artt. 5 e 7, nonché art. 9, comma 1, lettera c, e comma 2 della legge n. 91/1992).