Il figlio minore convivente può acquistare la cittadinanza italiana qualora sia convivente con un genitore che la acquista o la riacquista.
Le regole da applicare dipendono dalla data di presentazione della pratica di riconoscimento della cittadinanza iure communicatione e dalla data in cui il genitore acquista o riacquista la cittadinanza.
1. Pratica di riconoscimento della cittadinanza iure communicatione presentata entro il 27 marzo 2025
Per le pratiche che rientrano nel regime previsto dall’art. 3-bis, lettere a), a-bis) e b), della legge n. 91/1992, continua ad applicarsi la disciplina previgente. Rientrano in tale regime:
- le domande amministrative presentate entro il 27 marzo 2025;
- le domande giudiziali presentate entro il 27 marzo 2025;
- le domande presentate in occasione di un appuntamento già fissato entro il 27 marzo 2025, nei casi previsti dalla legge.
In tali ipotesi, non si applica il nuovo requisito introdotto dall’art. 14 della legge n. 91/1992, come modificato dal decreto-legge n. 36/2025, che richiede, ai fini dell’acquisto della cittadinanza da parte del figlio minore convivente, la residenza legale in Italia da almeno due anni continuativi (oppure dalla nascita, se il minore ha meno di due anni).
2. Pratica di riconoscimento della cittadinanza iure communicatione presentata dal 28 marzo 2025
Per le pratiche presentate dal 28 marzo 2025 si applicano le disposizioni introdotte dalla riforma del 2025.
In primo luogo, il genitore che trasmette la cittadinanza deve possedere uno dei seguenti requisiti:
- essere esclusivamente cittadino italiano; oppure
- aver risieduto legalmente in Italia per almeno due anni prima della nascita del figlio.
Inoltre, se il genitore acquista o riacquista la cittadinanza italiana a partire dal 24 maggio 2025, il figlio minore convivente può acquistare la cittadinanza solo se:
- è legalmente residente in Italia da almeno due anni continuativi al momento dell’acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore;
- se ha meno di due anni di età, è residente in Italia fin dalla nascita.
L’accertamento dell’acquisto della cittadinanza del minore è effettuato dal Comune italiano di residenza.