Il cittadino straniero o apolide coniugato o unito civilmente con un cittadino italiano può presentare domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992, come modificato dalla legge n. 94/2009 e successive modifiche, purché siano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Requisiti
Al momento della presentazione della domanda devono ricorrere le seguenti condizioni:
- devono essere trascorsi tre anni dalla data del matrimonio o dell’unione civile. Il termine è ridotto a un anno e sei mesi in presenza di figli minori o adottati dai coniugi;
- il matrimonio o l’unione civile devono essere già registrati presso il Comune italiano competente;
- il coniuge o la parte dell’unione civile cittadino/a italiano/o deve essere registrato presso lo Schedario Anagrafico del Consolato di appartenenza quale cittadino iscritto all’A.I.R.E.
Presentazione della domanda
L’istanza per il conferimento della cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile con cittadino/a italiano/a deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica (online), previa registrazione dell’utente al Portale ALI del Ministero, disponibile al seguente link https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm.
Per maggiori informazioni sulla procedura, sulla documentazione richiesta, sui costi e sulle modalità di presentazione delle domanda, si invita a consultare il seguente documento Informativa Cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile.