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Trascrizione del divorzio

Per la trascrizione in Italia della sentenza di divorzio di un cittadino italiano è necessario che prima sia stato trascritto il matrimonio.

Una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è considerata automaticamente valida in Italia, ma deve essere trascritta nei registri di Stato Civile del Comune competente in Italia. A tal fine la sentenza di divorzio deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata. Maggiori indicazioni sulla procedura di traduzione e legalizzazione sono disponibili nella sezione Traduzione e legalizzazione dei documenti di questo sito.

Il cittadino interessato alla trascrizione della sentenza di divorzio dovrà prenotare un appuntamento in Ambasciata utilizzando il portale https://prenotami.esteri.it e presentare i seguenti documenti:

  • le sentenze NISI e ABSOLUTE emesse dal Tribunale locale competente (originale o copia autenticata), munite della legalizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri srilankese o maldiviano;
  • copie del passaporto di entrambe le persone che avevano contratto il matrimonio.

Dovrà inoltre essere compilato il modulo di richiesta di trascrizione del divorzio.

Poiché l’autenticità degli atti rilasciati nello Sri Lanka e presentati in Ambasciata povrà essere sottoposta a verifica ad opera dell’Organizzazione Mondiale per l’Immigrazione (IOM), e dovrà inoltre essere predisposta la traduzione della sentenza divorzio, come chiarito nella Sezione “Traduzioni e legalizzazioni” di questo sito, gli atti saranno inviati al Comune competente solo al termine di tali operazioni.

Al termine della procedura di traduzione e verifica della documentazione, l’Ambasciata provvederà alla legalizzazione dei documenti e all’invio al competente comune in Italia. Si richiama l’attenzione sul fatto che l’Ufficiale di Stato Civile italiano, prima di procedere alla trascrizione, dovrà comunque verificare che la sentenza pronunciata all’estero risponda ai requisiti previsti dall’art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e in particolare che la sentenza sia stata pronunciata da un giudice che ne aveva competenza e che la sentenza comporti l’irreversibile dissoluzione del vincolo matrimoniale. È dunque necessario che dalla sentenza straniera risulti inequivocabilmente il carattere definitivo e non appellabile della decisione dei giudici e la data da cui decorrono i relativi effetti.