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Trascrizione del divorzio

Una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non produce automaticamente effetti in Italia, ma deve essere trascritta nei registri di Stato Civile del Comune italiano competente. La trascrizione può essere richiesta solo se il matrimonio è già stato trascritto nei registri dello Stato Civile italiano, secondo le modalità indicate nella Sezione Trascrizione del matrimonio.

Per richiedere la trascrizione della sentenza di divorzio è necessario prenotare un appuntamento presso l’Ambasciata tramite il portale Prenot@mi e presentare i seguenti documenti:

  • le sentenze NISI e ABSOLUTE emesse dal Tribunale locale competente (originale o copia autenticata), munite della legalizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri srilankese o maldiviano e tradotte in lingua italiana. Maggiori indicazioni sulla procedura di traduzione e legalizzazione sono disponibili nella sezione Traduzioni e legalizzazioni di questo sito;

Poiché l’autenticità degli atti rilasciati nello Sri Lanka e presentati in Ambasciata potrà essere sottoposta a verifica ad opera dell’Organizzazione Mondiale per l’Immigrazione (IOM), e dovrà inoltre essere predisposta la traduzione della sentenza divorzio, come chiarito nella Sezione Traduzioni e legalizzazioni di questo sito, gli atti saranno inviati al Comune competente solo al termine di tali operazioni.

Al termine della procedura di traduzione e verifica della documentazione, l’Ambasciata provvederà alla legalizzazione dei documenti e all’invio al competente comune in Italia.

Si richiama l’attenzione sul fatto che la trascrizione della sentenza non è automatica. Prima di procedervi, l’Ufficiale dello Stato Civile italiano dovrà verificare che la decisione straniera soddisfi i requisiti previsti dall’articolo 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218. In particolare, dovrà accertare che:

  • la sentenza sia stata pronunciata da un’autorità giurisdizionale competente;
  • la decisione abbia determinato lo scioglimento definitivo e irreversibile del vincolo matrimoniale;
  • dalla sentenza risulti inequivocabilmente il carattere definitivo della decisione, non più soggetta a impugnazione, nonché la data di decorrenza dei relativi effetti.

È dunque necessario che dalla sentenza straniera risulti inequivocabilmente il carattere definitivo e non appellabile della decisione dei giudici e la data da cui decorrono i relativi effetti.

Si richiama l’attenzione sul fatto che la trascrizione della sentenza non è automatica. Prima di procedervi, l’Ufficiale dello Stato Civile italiano dovrà verificare che la decisione straniera soddisfi i requisiti previsti dall’articolo 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218. In particolare, dovrà accertare che:

  • la sentenza sia stata pronunciata da un’autorità giurisdizionale competente;
  • la decisione abbia determinato lo scioglimento definitivo e irreversibile del vincolo matrimoniale;
  • dalla sentenza risulti inequivocabilmente il carattere definitivo della decisione, non più soggetta a impugnazione, nonché la data di decorrenza dei relativi effetti.