Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Trascrizione dell’atto di nascita di un minorenne

La Legge n.74 del 23/05/2025, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 36 del 28/03/2025, ha riformato la legge 5 febbraio 1992 n. 91 introducendo importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e di conseguenza anche alla procedura di trascrizione degli atti di nascita dei minori nati all’estero. Un minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano.

Ai sensi della nuova normativa, egli è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita) solo se si trova in almeno una delle seguenti casistiche:

CASO A)

A1) Il genitore nato cittadino italiano, anche in possesso di altra cittadinanza, ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi in qualsiasi momento prima della data di nascita del figlio/a;

oppure

A2) Il genitore cittadino ha acquisito la cittadinanza italiana (per naturalizzazione ecc.) e ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza e prima della data di nascita del figlio/a.

Non ha rilevanza la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.

In questi casi per richiedere la trscrizione in Italia dell’atto di nascita dovranno essere presentati i seguenti documenti:

  1. Domanda di trascrizione atto di nascita sul modulo aggiornato;
  2. Atto di nascita del minore ovvero copia estratta (extract copy) emesso dal competente Ufficio di Stato Civile estero. L’atto dovrà essere presentato in Ambasciata già munito della legalizzazione da parte del Ministero degli Esteri dello Sri Lanka o delle Maldive; (Vedi anche la sezione Legalizzazioni e traduzioni di questo sito);
  3. Fotocopia dei passaporti o validi documenti di identità dei genitori e del minore (se già in possesso)
  4. Certificato di cittadinanza del genitore italiano, rilasciato in carta libera per uso cittadinanza (senza imposta di bollo), con la specifica del luogo data e modalità di acquisto della cittadinanza italiana, rilasciato dal Comune italiano di competenza.
  5. Certificati storici di residenza, rilasciati in carta libera per uso cittadinanza (senza imposta di bollo), rilasciati da tutti i comuni di residenza in Italia del genitore italiano, successivi all’acquisto della cittadinanza italiana.

ATTENZIONE: Se si rientra nella casistica A1) o A2) non sarà necessario attenersi  alle casistiche B) o C) che richiedono documentazione aggiuntiva.

CASO B)

B1) Alla data di nascita del minore, un genitore possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana.

In questo caso per richiedere la trscrizione in Italia dell’atto di nascita dovranno essere presentati i seguenti documenti:

  1. Domanda di trascrizione atto di nascita sul modulo aggiornato;
  2. Atto di nascita del minore ovvero copia estratta (extract copy) emesso dal competente Ufficio di Stato Civile estero. L’atto dovrà essere presentato in Ambasciata già munito della legalizzazione da parte del Ministero degli Esteri dello Sri Lanka o delle Maldive; (Vedi anche la sezione Legalizzazioni e traduzioni di questo sito);
  3. Fotocopia dei passaporti o validi documenti di identità dei genitori e del minore (se già in possesso)
  4. Atto integrale di nascita del genitore italiano rilasciato dal Comune italiano di nascita;

5. Certificato storico di residenza rilasciato dai Comuni italiani dove il                          genitore ha risieduto;

6. Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di                emigrazione debitamente legalizzato/apostillato, debitamente tradotto con                  traduzione ufficiale in lingua italiana (* Vedi “Approfondimenti: Legalizzazione e            traduzione”) attestante che il genitore italiano a suo tempo non ha acquistato la              cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita del                    minore.

oppure

B2) Alla data di nascita del minore, un nonno/a possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana. ATTENZIONE: Nel caso di nonno con esclusiva cittadinanza italiana, il genitore del minore deve comunque essere in possesso della cittadinanza italiana, anche se non esclusiva.

In questo caso per richiedere la trscrizione in Italia dell’atto di nascita dovranno essere presentati i seguenti documenti:

  1. Domanda di trascrizione atto di nascita sul modulo aggiornato;
  2. Atto di nascita del minore ovvero copia estratta (extract copy) emesso dal competente Ufficio di Stato Civile estero. L’atto dovrà essere presentato in Ambasciata già munito della legalizzazione da parte del Ministero degli Esteri dello Sri Lanka o delle Maldive; (Vedi anche la sezione Legalizzazioni e traduzioni di questo sito);
  3. Fotocopia dei passaporti o validi documenti di identità dei genitori e del minore (se già in possesso);
  4. Atto integrale di nascita del genitore, rilasciato dal Comune italiano di nascita;
  5. Atto integrale di nascita del nonno/a, rilasciato dal Comune italiano di nascita;
  6. Certificato storico di residenza rilasciato dai Comuni italiani dove il nonno/a ha risieduto;
  7. (Nel caso in cui il nonno/a abbia vissuto in un Paese straniero) Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, legalizzato con apostilla o con legalizzazione consolare (per i Paesi che non abbiano firmato la Convenzione dell’Aja del 1961) e debitamente tradotto con traduzione ufficiale in lingua italiana (* Vedi “Approfondimenti: Legalizzazione e traduzione”), attestante che il nonno/a italiano a suo tempo non ha acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita del minore;
  8. Eventuali attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;
  9. Eventuale altra documentazione, atta a fornire prova della non cittadinanza nel Paese straniero.

CASO C)

Il minore stesso non possiede né può ottenere un’altra cittadinanza (ad esempio iure sanguinis, iure soli, cittadinanza per opzione ecc).

Si considera ad esempio in possesso di un’altra cittadinanza il minore che:

  • la acquisti iure sanguinis da uno dei genitori;
  • la acquisti iure soli (es. per nascita in Paesi che applicano questo principio);
  • la acquisti tramite semplice dichiarazione, senza possibilità di diniego da parte delle autorità estere (ad esempio, per “cittadinanza a seguito di opzione” da effettuarsi per i figli nati all’estero). IMPORTANTE: anche se i genitori decidono di non effettuare la dichiarazione di opzione, il minore si considera comunque in possesso di altra cittadinanza.

In questo caso per richiedere la trscrizione in Italia dell’atto di nascita dovranno essere presentati i seguenti documenti:

  1. Domanda di trascrizione atto di nascita sul modulo aggiornato;
  2. Atto di nascita del minore ovvero copia estratta (extract copy) emesso dal competente Ufficio di Stato Civile estero. L’atto dovrà essere presentato in Ambasciata già munito della legalizzazione da parte del Ministero degli Esteri dello Sri Lanka o delle Maldive; (Vedi anche la sezione Legalizzazioni e traduzioni di questo sito);
  3. Fotocopia dei passaporti o validi documenti di identità dei genitori e del minore (se già in possesso);
  4. Certificato storico di residenza rilasciato dai Comuni italiani dove il genitore italiano ha risieduto (o di entrambi i genitori se ambedue italiani);
  5. (Solo se il Certificato Storico di Residenza indica residenze all’estero): Dichiarazione di non naturalizzazione legalizzata con apostilla o con legalizzazione consolare (per i Paesi che non abbiano firmato la Convenzione dell’Aja del 1961), debitamente tradotto con traduzione ufficiale in lingua italiana (vedi sezione Legalizzazioni e traduzioni di questo sito), rilasciata dalle autorità di tutti i paesi in cui i genitori italiani abbiano risieduto.
  6. Se uno dei due genitori è nato in un paese straniero o possiede un’altra cittadinanza o altre cittadinanze, Attestazione di non trasmissione della cittadinanza al minore in originale, legalizzata e tradotta in italiano (vedi sezione Legalizzazioni e traduzioni di questo sito), emessa dalle autorità del Paese di nascita del genitore e/o da quelle del paese o paesi di cui possiede altra cittadinanza;
  7. Eventuale Certificato di apolidia rilasciato dalle competenti autorità straniere del paese di nascita del minore in originale, legalizzato e tradotto in italiano
  8. (vedi sezione Legalizzazioni e traduzioni di questo sito).

Poiché l’autenticità degli atti rilasciati nello Sri Lanka e presentati in Ambasciata porà essere sottoposta a verifica ad opera dell’Organizzazione Mondiale per l’Immigrazione (IOM), come chiarito nella Sezione “Traduzioni e legalizzazioni” di questo sito, gli atti saranno inviati al Comune competente solo al termine di tali verifiche.