Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Emergency Travel Documents (ETD)

Se ci si trova all’estero in una situazione di emergenza (ad esempio, da turisti in transito si è subito il furto o lo smarrimento del passaporto) e non si ha modo o tempo di richiedere l’emissione di un nuovo passaporto l’Ufficio Consolare dell’Ambasciata può rilasciare un documento provvisorio di viaggio (anche chiamato E.T.D. – Emergency Travel Document). 

Dal 9 dicembre 2025 è in vigore il nuovo documento di viaggio di emergenza (EU Emergency Travel Document), previsto dalla Direttiva 2019/997 e dal Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 26 luglio 2024.

L’EU ETD è un documento di emergenza che può essere rilasciato a favore dei connazionali o dei cittadini di Paesi UE non rappresentati limitatamente a un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il suo Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione. Esso può essere rilasciato a qualsiasi cittadino dell’Unione, previa autorizzazione dello Stato membro di cittadinanza.

La domanda di EU ETD è presentata mediante il modulo che è possibile scaricare in calce, e deve essere corredata da:
a) dichiarazione di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio, resa all’Ufficio consolare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e con le accortezze di cui all’art. 76 del medesimo decreto;
b) denuncia del furto o dello smarrimento o della distruzione del passaporto o di altro documento di viaggio alle locali autorità di polizia;
c) nei casi in cui al momento della domanda non sia possibile rilevare un’immagine del volto del richiedente, una fotografia digitale o scansionata del richiedente, in base alle norme stabilite nel documento 9303 dell’Organizzazione per l’Aviazione Civile Internazionale (ICAO) sui documenti di viaggio a lettura ottica;
d) il titolo di viaggio, ove possibile.

L’EU ETD ha una validità pari alla durata del viaggio per il quale è stato rilasciato, per un massimo di quindici giorni.

In base alle nuove disposizioni il beneficiario di EU ETD ha l’obbligo di consegnare, una volta giunto a destinazione, il documento alla polizia di frontiera o ad altro posto di polizia, indipendentemente dalla validità residua. Qualora il beneficiario di un EU ETD rilasciato da un Ufficio consolare viaggi verso un Paese diverso dall’Italia, il beneficiario ha l’obbligo restituire il documento all’Ufficio consolare territorialmente competente per la località di destinazione.

Non è previsto, per il 2026, alcun costo per l’utenza, salvo eventuali spese di spedizione (della documentazione e dell’ETD rilasciato), che sono a carico dell’interessato.

Si ricorda che la denuncia di furto o smarrimento del passaporto resa alle locali Autorità di Polizia va utilizzata anche per facilitare il  transito alla frontiera in mancanza del passaporto sul quale era stato apposto il visto di ingresso nello Sri Lanka o alle Maldive.

Per ottenere un ETD non è necessaria la presenza in Ambasciata, ma ritirare l’ETD in Ambasciata è il modo più veloce e sicuro per entrarne in possesso. Diversamente, infatti, sarà necessario spedire per posta all’Ambasciata la documentazione e il denaro necessari per il rilascio, e l’ETD dovrà poi essere spedito per posta all’indirizzo indicato dal richiedente, senza garanzie sui tempi necessari per le spedizioni.

Modulo richiesta ETD EU