L’Ufficio consolare dell’Ambasciata fornisce assistenza qualora un cittadino italiano si trovi in una situazione di difficoltà o indigenza all’estero.
Di seguito le principali forme di assistenza che l’Ufficio consolare mette a disposizione dei cittadini italiani all’estero.
Assistenza ai detenuti
Il cittadino italiano arrestato o detenuto all’estero ha diritto di richiedere l’assistenza dell’Ambasciata o del Consolato competente.
Su richiesta dell’interessato e nel rispetto della normativa locale, la Rappresentanza diplomatico-consolare può:
- rendere visita al detenuto;
- fornire nominativi di avvocati operanti nel Paese;
- curare i contatti con i familiari, previo consenso espresso del detenuto;
- assicurare, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica e generi di conforto al detenuto;
- favorire il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti del 1983 o con cui siano in vigore accordi bilaterali;
- intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia presentate dall’interessato o da un suo legale.
L’Ambasciata o il Consolato non possono:
- intervenire in giudizio per conto del connazionale;
- farsi carico delle spese legali.
Per ulteriori informazioni sull’assistenza fornita da Ambasciate e Consolati ai connazionali detenuti all’estero e ai loro familiari, si invita a consultare la Guida Pratica all’Assistenza Consolare.
Assistenza economica
L’Ufficio consolare può concedere, in via del tutto eccezionale e compatibilmente con le risorse disponibili, un sussidio economico ai cittadini italiani che:
- siano stabilmente residenti nella circoscrizione consolare;
- siano iscritti all’AIRE;
- versino in una situazione di comprovata indigenza.
Al cittadino italiano che si trovi temporaneamente all’estero, residente in Italia o in altra circoscrizione consolare, e che debba affrontare difficoltà economiche impreviste e documentate, può essere concesso un prestito con promessa di restituzione, qualora non possa avvalersi dell’aiuto di familiari o terze persone (per esempio attraverso società abilitate al trasferimento di contanti).
La concessione del prestito è subordinata alla verifica della condizione di difficoltà economica del connazionale e dell’impossibilità di provvedervi da parte dei familiari a ciò tenuti per legge (art. 433 c.c.).
Il beneficiario si impegna a restituire l’importo erogato dall’Erario entro 90 giorni dalla concessione del prestito.
Assistenza sanitaria
I cittadini italiani che si recano in Paesi, come lo Sri Lanka e le Maldive, in cui non sono in vigore accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria, sono invitati a stipulare una polizza assicurativa prima di mettersi in viaggio.
Rimborso delle spese sanitarie per lavoratori all’estero
I cittadini italiani titolari di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana e in servizio all’estero possono chiedere il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni sanitarie ricevute. Per maggiori informazioni sulle categorie interessate e sulla procedura per il rimborso, è possibile consultare il sito internet del Ministero della Salute.
Cure di altissima specializzazione all’estero
In casi eccezionali, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) può farsi carico delle spese relative a cure di altissima specializzazione da effettuare all’estero, qualora tali prestazioni non siano ottenibili in Italia in tempi compatibili con le esigenze cliniche o con adeguati livelli di efficacia. L’accesso a tale beneficio è subordinato alla preventiva autorizzazione della competente Azienda Sanitaria Locale (ASL).Per maggiori informazioni si rimanda al sito internet del Ministero della Salute.
Assistenza sanitaria per gli iscritti all’AIRE durante i soggiorni temporanei in Italia
I cittadini stabilmente residenti all’estero e iscritti all’AIRE, che rientrino temporaneamente in Italia, non hanno, di norma, diritto all’assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale e sono pertanto tenuti al pagamento delle tariffe regionali per tutte le prestazioni sanitarie, comprese le urgenze.
Nel caso di cittadini italiani iscritti all’AIRE, titolari di pensione erogata da enti previdenziali italiani ovvero cittadini italiani emigrati (nati in Italia), sono tuttavia riconosciute a titolo gratuito le prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa propria. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti va sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato (attestato da data, luogo di nascita in Italia, residenza all’estero e cittadinanza italiana), che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.
Trasferimento della residenza all’estero
I cittadini italiani che trasferiscono la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale e dovranno quindi provvedere autonomamente alla propria copertura sanitaria secondo le modalità previste dal Paese di destinazione.
Assistenza legale
L’Ufficio consolare può fornire al connazionale sottoposto a fermo, arresto o detenzione un elenco di professionisti di riferimento cui rivolgersi per essere rappresentato in giudizio. Le spese legali sono a carico del cittadino interessato. Nei casi di comprovata indigenza e particolare gravità, è possibile erogare un aiuto finanziario per il pagamento delle spese legali sotto forma di:
- sussidio per i residenti all’estero nella circoscrizione di competenza;
- prestito con promessa di restituzione per i connazionali in transito.
L’Ufficio consolare, prima di erogare il finanziamento in favore di connazionali detenuti all’estero, accerterà previamente l’eventuale disponibilità dei familiari in Italia a farsi carico delle relative spese.
Assistenza in caso di furto o smarrimento dei documenti
Qualora il cittadino italiano temporaneamente all’estero abbia smarrito o gli siano stati rubati i documenti e non si faccia in tempo ad esperire la necessaria istruttoria per l’emissione di un nuovo passaporto, la Rappresentanza consolare rilascia un documento provvisorio di viaggio (anche chiamato E.T.D. – Emergency Travel Document). Si rammenta che in area Schengen, nell’ambito delle proprie policies commerciali, alcune compagnie aeree potrebbero consentire l’imbarco previa esibizione della denuncia di furto o smarrimento resa presso le autorità di polizia locali.
Per maggiori informazioni sull’ETD si invita a consultare la pagina del sito dedicata: Emergency Travel Documents (ETD) – Ambasciata d’Italia Colombo.
Rimpatrio consolare
L’Ufficio consolare provvede, in collaborazione con gli enti italiani territorialmente competenti (Prefetture, Questure, Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Servizi Sociali), al rimpatrio definitivo dei cittadini italiani residenti all’estero che versino in gravi condizioni di indigenza e dei minori italiani in stato di abbandono (in quest’ultimo caso, di concerto con il Tribunale dei Minori).
Il rimpatrio è subordinato alla verifica della disponibilità dei congiunti ad assumersi in Italia le responsabilità connesse con il mantenimento e l’assistenza del rimpatriando. In assenza di tale disponibilità, il rimpatrio è coordinato con i Servizi Sociali del Comune di ultima residenza o di origine in Italia, ovvero attraverso il ricorso a fondi regionali.
Rientro definitivo in Italia – Agevolazioni doganali
Il cittadino italiano residente all’estero da almeno 12 mesi e che trasferisce la propria residenza in Italia ha diritto ad agevolazioni doganali e – a seconda dalle normative regionali, provinciali o comunali – a eventuali contributi finanziari.
Le esenzioni doganali si applicano:
- alle masserizie (quali arredi, mobili, oggetti di valore modesto presenti in una casa o in un’attività) possedute e destinate ad uso personale del richiedente, purché siano state importate in Italia entro 12 mesi dalla data indicata come ultimo giorno di residenza all’estero;
- l’autovettura, a condizione che sia stata posseduta da almeno 6 mesi.
Per maggiori dettagli si rimanda al sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Rimpatrio delle salme o ceneri
L’Ufficio consolare fornisce assistenza in caso di rimpatrio di salme di cittadini italiani deceduti nello Sri Lanka o nella Repubblica delle Maldive.
In questo ambito, provvede alla richiesta di autorizzazione al Comune italiano per la tumulazione della salma o delle ceneri, e al rilascio della dichiarazione consolare per il rimpatrio.
Al fine di ottenere tale dichiarazione sarà necessario produrre la seguente documentazione:
- certificato di morte;
- certificato della competente Autorità sanitaria locale dalla quale risulti che sono state osservate specifiche prescrizioni igieniche di sicurezza;
- certificato che attesti il decesso non causato da malattie infettive e di natura endemica.
Si segnala inoltre che esistono agenzie locali che, su incarico formale da parte dei familiari, si occupano di pratiche funerarie, le quali, oltre a provvedere alla predisposizione del feretro ovvero alla cremazione, acquisiscono anche tutti i documenti necessari per il rimpatrio della salma o delle ceneri.
Rimpatrio sanitario
Nel caso di ammalati che necessitino di ricovero ospedaliero in Italia, l’Ufficio consolare invita i familiari a individuare una struttura medica nella quale il connazionale, verrà ricoverato una volta giunto in Italia. In caso di difficoltà, l’Ambasciata può chiedere alla Prefettura di individuare la struttura sanitaria.
L’Ufficio consolare deve inoltre acquisire un certificato medico, in cui si confermi che il cittadino italiano è in condizioni di affrontare il viaggio (la c.d. “trasportabilità aerea del paziente”).
Per i rimpatri sanitari può essere concesso un sussidio a favore di connazionali indigenti stabilmente residenti nello Sri Lanka o Maldive, o un prestito con promessa di restituzione a favore di connazionali di passaggio in stato di temporanea indigenza, per il ritorno in Italia su aerei di linea (utilizzando, se necessario, il servizio di barella e una scorta medica a bordo).
Per i connazionali colpiti da malattie che non consentono di firmare la promessa di restituzione, qualora i congiunti non possano provvedere al rimpatrio va acquisita la documentazione medica di temporanea incapacità di intendere e di volere.
Assistenza per la ricerca di connazionali all’estero
Informazioni riguardanti i cittadini italiani all’estero possono essere fornite nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/ 2003 e Reg. UE 2016/679), che impone nella maggior parte dei casi il consenso della persona cercata. Tenendo presente che non tutti i cittadini italiani emigrati all’estero si sono registrati presso gli Uffici consolari italiani, qualora venga individuata la persona cercata, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale comunicherà alla stessa i termini della richiesta ed i riferimenti del richiedente.
Gli Uffici consolari effettuano, nei limiti degli strumenti ammessi dalla legislazione locale e di quanto sopra specificato, ricerche per le quali il richiedente abbia dimostrato un interesse legittimo. Le richieste vanno indirizzate direttamente via mail all’Ufficio consolare (consolare.ambcolombo@esteri.it) mediante istanza autografa motivata (in carta semplice), allegando la copia di un documento d’identità valido del richiedente.
In caso di scomparsa deve essere presentata una denuncia ai competenti organi di polizia. Copia di tale denuncia (possibilmente in formato pdf) deve essere trasmessa all’Ufficio consolare (consolare.ambcolombo@esteri.it) e, per conoscenza, all’Ufficio IV della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie (dgit-04@esteri.it).
In merito alle richieste di conoscenza dell’indirizzo di residenza all’estero di connazionali, anche a fini di notifica, si fa presente che esse vanno indirizzate ai relativi Comuni italiani di iscrizione AIRE (Comune di ultima residenza in Italia o Comune di origine). Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) sono, infatti, tenute presso i Comuni e presso il Ministero dell’Interno (art. 1, comma 1, legge 470/1988).