ASSISTENZA CONSOLARE
L’Ufficio consolare dell’Ambasciata fornisce assistenza qualora un cittadino italiano si trovi in una situazione di difficoltà o indigenza all’estero.
ASSISTENZA AI DETENUTI
Nel caso di arresto in un Paese straniero, il cittadino italiano ha diritto a chiedere assistenza consolare. Su richiesta dell’interessato, la Rappresentanza diplomatico-consolare può:
- rendere visita al detenuto;
- fornire nominativi di legali di riferimento in loco;
- curare i contatti con i familiari, previo consenso espresso del detenuto;
- assicurare, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica e generi di conforto al detenuto;
- favorire il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti del 1983 o con cui siano in vigore accordi bilaterali;
- intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia presentate dall’interessato o da un suo legale.
Il Consolato non può intervenire in giudizio per conto del connazionale e/o farsi carico delle spese legali.
Per ulteriori informazioni sull’assistenza fornita da Ambasciate e Consolati ai connazionali detenuti all’estero e ai loro familiari è possibile consultare la Guida Pratica all’Assistenza Consolare.
ASSISTENZA ECONOMICA
L’Ufficio consolare può erogare al cittadino italiano stabilmente residente nella propria circoscrizione consolare, iscritto all’AIRE e che si trovi in situazione di comprovata indigenza un sussidio. La concessione del sussidio ha carattere di assoluta eccezionalità ed avviene compatibilmente con i fondi disponibili iscritti a bilancio.
Al cittadino italiano temporaneamente all’estero e residente in Italia o in altra circoscrizione consolare, che si trovi ad affrontare difficoltà economiche impreviste e che non possa avvalersi dell’aiuto di familiari o terze persone (per esempio attraverso società abilitate al trasferimento di contanti), può essere concesso un prestito, che l’interessato si impegna a restituire all’Erario entro 90 giorni. La concessione del prestito è subordinata alla verifica della condizione di difficoltà economica del connazionale e dell’impossibilità di provvedervi da parte dei familiari a ciò tenuti per legge (art. 433 c.c.).
ASSISTENZA SANITARIA
I cittadini italiani che si recano in Paesi, come lo Sri Lanka e le Maldive, in cui non vigono accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria, sono invitati a stipulare una polizza assicurativa prima di mettersi in viaggio.
I cittadini titolari di un contratto di lavoro di diritto italiano in servizio all’estero possono chiedere il rimborso delle spese per le prestazioni sanitarie ricevute. Per maggiori informazioni sulle categorie interessate e sulla procedura per il rimborso, è possibile consultare il sito internet del Ministero della Salute.
Le cure di altissima specializzazione all’estero sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in via eccezionale, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata. Esse debbono essere preventivamente autorizzate dalla ASL di appartenenza. Per maggiori informazioni si rimanda al sito internet del Ministero della Salute.
I cittadini stabilmente residenti all’estero e iscritti all’AIRE, che rientrino temporaneamente in Italia, devono corrispondere le tariffe regionali per tutte le prestazioni sanitarie, comprese le urgenze. Nel caso di cittadini italiani iscritti all’AIRE, titolari di pensione erogata da enti previdenziali italiani ovvero cittadini italiani emigrati (nati in Italia), sono tuttavia riconosciute a titolo gratuito le prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa propria. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti va sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato (attestato da data, luogo di nascita in Italia, residenza all’estero e cittadinanza italiana), che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.
I cittadini italiani che trasferiscono la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale e dovranno quindi provvedere autonomamente, secondo le modalità previste dal Paese di destinazione.
ASSISTENZA LEGALE
L’Ufficio consolare può fornire al connazionale sottoposto a fermo, arresto o detenzione un elenco di professionisti di riferimento cui rivolgersi per essere rappresentato in giudizio. Le spese legali sono a carico del cittadino interessato. Nei casi di comprovata indigenza e particolare gravità, è possibile erogare un aiuto finanziario per il pagamento delle spese legali sotto forma di:
- sussidio per i residenti all’estero nella circoscrizione di competenza;
- prestito con promessa di restituzione per i connazionali in transito.
L’Ufficio consolare, prima di erogare il finanziamento in favore di connazionali detenuti all’estero, accerterà previamente l’eventuale disponibilità dei familiari in Italia a farsi carico delle relative spese.
ASSISTENZA IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO DI DOCUMENTI
Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio un turista in transito che deve ripartire ed ha smarrito o è stato derubato del proprio passaporto) e non si faccia in tempo ad esperire la necessaria istruttoria per l’emissione di un nuovo passaporto, la Rappresentanza consolare rilascia un documento provvisorio di viaggio (anche chiamato E.T.D. – Emergency Travel Document) con validità per il solo viaggio di rientro in Italia, nel Paese di stabile residenza all’estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione. Si rammenta che in area Schengen, nell’ambito delle proprie policies commerciali, alcune compagnie aeree potrebbero consentire l’imbarco previa esibizione della denuncia di furto o smarrimento resa presso le autorità di polizia locali.
Per ottenere l’ETD bisogna presentarsi in Ambasciata, che provvederà al rilascio previa acquisizione della seguente documentazione e dopo aver esperito gli accertamenti del caso: 1) denuncia di smarrimento o furto del passaporto o di altro documento di viaggio, resa al Consolato ai sensi degli articoli 46 e 47 e con le avvertenze di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000;2) 2 fotografie dell’interessato (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm); 3) titolo di viaggio del richiedente; 4) ricevuta del pagamento del costo del documento (attualmente pari a € 1,34) e delle eventuali spese di spedizione qualora l’interessato non possa recarsi personalmente a ritirare il documento.
I Consolati onorari non sono abilitati al rilascio dell’ETD, ma si limitano alla trasmissione delle domande di rilascio all’ufficio consolare competente ed eventualmente alla consegna del documento al richiedente.
Si raccomanda di rendere la denuncia di furto o smarrimento del passaporto anche alle locali Autorità di Polizia, ai fini di facilitare il transito alla frontiera.
In generale è consigliabile conservare, in un luogo diverso da quello in cui si custodiscono i documenti originali, una fotocopia dei documenti più importanti (passaporto, carta d’identità, carta di credito) per facilitare le procedure di assistenza in caso di furto o smarrimento.
Va tenuto presente che nei giorni prefestivi e festivi tale forma di assistenza potrebbe essere preclusa a causa della chiusura degli Uffici stessi e differita – tranne che in situazioni di comprovata emergenza – al primo giorno lavorativo utile.
L’ETD può essere rilasciato anche a cittadini di Paesi membri dell’Unione europea previa acquisizione dell’autorizzazione formale da parte di una rappresentanza diplomatico-consolare o del Ministero degli Esteri del Paese di appartenenza del richiedente e della seguente documentazione:1) denuncia di smarrimento o furto del passaporto o di altro documento di viaggio, resa al Consolato ai sensi degli articoli 46 e 47 e con le avvertenze di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000;2) denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio presso le locali autorità di polizia;3) 2 fotografie dell’interessato (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm);4) titolo di viaggio del richiedente;5) ricevuta del pagamento del costo del documento (attualmente pari a € 1,34) e delle eventuali spese di spedizione qualora l’interessato non possa recarsi personalmente a ritirare il documento.
Uleriori dettagli sono disponibile nella sezione “ETD” di questo sito.
RIMPATRIO CONSOLARE
L’Ufficio consolare provvede, in collaborazione con gli enti italiani territorialmente competenti (Prefetture, Questure, Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Servizi Sociali), al rimpatrio definitivo dei cittadini italiani residenti all’estero che versino in gravi condizioni di indigenza e dei minori italiani in stato di abbandono.
Il rimpatrio è subordinato alla verifica della disponibilità dei congiunti ad assumersi in Italia le responsabilità connesse con il mantenimento e l’assistenza del rimpatriando. In assenza di tale disponibilità, il rimpatrio è coordinato con i Servizi Sociali del Comune di ultima residenza o di origine in Italia, ovvero attraverso il ricorso a fondi regionali.
Il rimpatrio di minori in stato di abbandono è effettuato a carico dell’Erario, di concerto con il Tribunale dei Minori competente e i Servizi Sociali del Comune di residenza.
Rientro definitivo in Italia – Agevolazioni doganali
Il cittadino italiano residente all’estero da almeno 12 mesi e che trasferisce la propria residenza in Italia ha diritto ad agevolazioni doganali e – a seconda dalle normative regionali, provinciali o comunali – a eventuali contributi finanziari.
Le esenzioni doganali si applicano alle masserizie possedute e usate dal richiedente e destinate ad uso personale oltre che all’autovettura posseduta da almeno 6 mesi.
Il rientro delle masserizie deve avvenire entro 12 mesi dalla data dichiarata come ultimo giorno di residenza all’estero.
Per i dettagli si rimanda al sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
RIMPATRIO DELLE SALME O CENERI
L’Ufficio consolare fornisce assistenza in caso di rimpatrio di salme di cittadini italiani deceduti nello Sri Lanka o alle Maldive.
In questo ambito, provvede alla richiesta di autorizzazione al Comune italiano per la tumulazione della salma o delle ceneri, e al rilascio della dichiarazione consolare per il rimpatrio.
Al fine di ottenere tale dichiarazione sarà necessario produrre la seguente documentazione:
- certificato di morte;
- certificato della competente Autorità sanitaria locale dalla quale risulti che sono state osservate specifiche prescrizioni igieniche di sicurezza;
- certificato che attesti il decesso non causato da malattie infettive e di natura endemica.
Esistono agenzie locali che, su incarico formale da parte dei familiari, si occupano di pratiche funerarie, le quali, oltre a provvedere alla predisposizione del feretro ovvero alla cremazione, acquisiscono anche tutti i documenti necessari per il rimpatrio della salma o delle ceneri.
RIMPATRIO SANITARIO
Nel caso di ammalati che necessitino di ricovero ospedaliero in Italia, l’Ufficio consolare invita i familiari a individuare una struttura medica nella quale il connazionale, verrà ricoverato una volta giunto in Italia. In caso di difficoltà, l’Ambasciata può chiedere alla Prefettura di individuare la struttura sanitaria.
L’Ufficio consolare deve inoltre acquisire un certificato medico, in cui si confermi che il cittadino italiano è in condizioni di affrontare il viaggio (la c.d. “trasportabilità aerea del paziente”).
Per i rimpatri sanitari può essere concesso un sussidio a favore di connazionali indigenti stabilmente residenti nello Sri Lanka o Maldive, o un prestito con promessa di restituzione a favore di connazionali di passaggio in stato di temporanea indigenza, per il ritorno in Italia su aerei di linea (utilizzando, se necessario, il servizio di barella e una scorta medica a bordo).
Per i connazionali colpiti da malattie che non consentono di firmare la promessa di restituzione, qualora i congiunti non possano provvedere al rimpatrio va acquisita la documentazione medica di temporanea incapacità di intendere e di volere.
ASSISTENZA PER LA RICERCA DI CONNAZIONALI ALL’ESTERO
Informazioni riguardanti cittadini italiani all’estero possono essere fornite nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/ 2003 e Reg. UE 2016/679), che impone nella maggior parte dei casi il consenso della persona cercata. Tenendo presente che non tutti i cittadini italiani emigrati all’estero si sono registrati presso gli Uffici consolari italiani, qualora individuata la persona cercata, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale comunicherà alla stessa i termini della richiesta ed i riferimenti del richiedente.
Gli Uffici consolari effettuano, nei limiti degli strumenti ammessi dalla legislazione locale e di quanto sopra specificato, ricerche per le quali il richiedente abbia dimostrato un interesse legittimo. Le richieste vanno indirizzate direttamente via mail all’Ufficio consolare mediante istanza autografa motivata (in carta semplice), allegando la copia di un documento d’identità valido del richiedente.
In caso di scomparsa deve essere presentata una denuncia ai competenti organi di polizia. Copia di tale denuncia (possibilmente in formato pdf) deve essere trasmessa all’Ufficio consolare e, per conoscenza, all’Ufficio IV della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie (dgit-04@esteri.it).
In merito alle richieste di conoscere l’indirizzo di residenza all’estero di connazionali, anche a fini di notifica, si fa presente che esse vanno indirizzate ai relativi Comuni italiani di iscrizione AIRE (Comune di ultima residenza in Italia o Comune di origine). Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) sono, infatti, tenute presso i Comuni e presso il Ministero dell’Interno (art. 1, comma 1, legge 470/1988).