L’Ufficio Servizi Elettorali si occupa della gestione di tutti gli appuntamenti elettorali, nazionali ed europei, ai quali gli aventi diritto al voto residenti nella circoscrizione sono chiamati a partecipare.
ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM
I cittadini italiani residenti all’estero hanno diritto di voto per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché per i referendum popolari abrogativi e confermativi. Il voto all’estero non è invece previsto per l’elezione dei Consigli regionali, comunali e provinciali, né per i referendum locali.
In occasione delle elezioni politiche, gli elettori residenti all’estero votano nella Circoscrizione Estero, articolata nelle seguenti quattro ripartizioni geografiche: a) Europa; b) America Meridionale; c) America Settentrionale e Centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.
AVENTI DIRITTO AL VOTO
Hanno diritto di voto i cittadini italiani residenti all’estero, che abbiano compiuto 18 anni di età e che risultino iscritti nelle liste elettorali predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei residenti all’estero, frutto dell’unificazione dell’AIRE dei Comuni e degli schedari consolari. I candidati inseriti nelle liste elettorali presentate in ciascuna ripartizione geografica devono essere residenti ed elettori di tale ripartizione.
Per favorire l’aggiornamento dei dati, gli elettori sono tenuti per legge (Legge 27 dicembre 2001, n. 459) a comunicare i propri dati aggiornati all’Ufficio consolare.
Possono essere ammessi al voto anche i cittadini temporaneamente domiciliati all’estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Per partecipare al voto per corrispondenza questi cittadini devono presentare apposita istanza al proprio Comune di residenza entro il 32° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia.
VOTO PER CORRISPONDENZA
Il voto dei cittadini italiani residenti all’estero viene espresso per corrispondenza.
L’Ufficio consolare invia a tutti gli elettori il plico elettorale contenente:
- il certificato elettorale;
- la scheda o le schede elettorali con una busta in cui inserirle;
- una busta preaffrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare stesso;
- le liste dei candidati;
- un foglio esplicativo sulle modalità del voto;
- il testo della Legge 459/2001.
Qualora il plico elettorale non venga ricevuto entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, è possibile contattare il Consolato per richiedere il rilascio di un duplicato.
Una volta espresso il voto, l’elettore deve spedire la scheda elettorale all’Ufficio consolare entro i termini indicati nelle istruzioni ricevute. L’Ufficio consolare provvederà poi al rapido invio delle schede in Italia, in modo tale da assicurare che lo spoglio possa essere effettuato congiuntamente a quello delle schede votate in territorio nazionale.
Nota bene: Le Rappresentanze diplomatiche concludono intese con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire che il voto per corrispondenza venga esercitato in condizioni di uguaglianza, libertà e segretezza, e che nessun pregiudizio possa derivarne per il posto di lavoro e per i diritti degli elettori. I cittadini italiani residenti nei Paesi con cui non sia stato possibile concludere tali intese potranno votare esclusivamente facendo rientro in Italia. Anche lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite forme di collaborazione con i Governi esteri, la cui mancata instaurazione peraltro, a differenza di quanto accade per le intese di cui sopra, non precluderà l’esercizio del voto per corrispondenza.
OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA
I cittadini italiani residenti all’estero non hanno l’obbligo di votare per corrispondenza. La normativa prevede, infatti, che l’elettore possa optare per l’esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando nel territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto.
L’elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione per iscritto al proprio Ufficio consolare entro i termini stabiliti dalla legge per ciascuna consultazione elettorale o referendaria. La scelta è valida esclusivamente per la consultazione cui si riferisce.
Si precisa che non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall’elettore che abbia optato per l’esercizio del voto in Italia.
PAESI NEI QUALI NON È AMMESSO IL VOTO PER CORRISPONDENZA
Nei Paesi con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese sopra citate, nonché nei Paesi la cui situazione politico-sociale non garantisce, anche temporaneamente, il rispetto delle condizioni di uguaglianza, libertà e segretezza, gli elettori possono esercitare il diritto di voto esclusivamente presso il Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti.
In tali casi è previsto il diritto al rimborso del 75% delle spese di viaggio per il rientro in Italia. A tal fine, l’elettore dovrà presentare apposita istanza al proprio Ufficio consolare, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.
ELEZIONI EUROPEE
Le elezioni europee sono disciplinate dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modifiche.
Alle elezioni europee non si applica il sistema del voto per corrispondenza. Le modalità di voto variano a seconda che il Paese di residenza dell’elettore sia o meno parte dell’Unione Europea:
- Residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea: gli elettori italiani aventi diritto al voto e stabilmente residenti nei Paesi dell’Unione Europea, possono votare presso le apposite sezioni elettorali istituite in loco dalla rete diplomatico-consolare italiana. In alternativa, essi possono optare di tornare in Italia, usufruendo di agevolazioni tariffarie nei viaggi, votando così presso il proprio comune di residenza.
- Residenti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea: i cittadini italiani residenti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, come lo Sri Lanka e le Maldive, possono votare per i rappresentanti al Parlamento Europeo spettanti all’Italia esclusivamente presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.