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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

CHE COS’È L’AIRE 

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470, contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi.

L’AIRE è gestita dai Comuni italiani e dal Ministero dell’Interno sulla base delle informazioni trasmesse dagli Uffici consolari.

CHI SI DEVE ISCRIVERE ALL’AIRE

I cittadini italiani che per legge si devono obbligatoriamente iscrivere all’AIRE sono:

  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi; in questo caso, la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dal trasferimento definitivo della residenza all’estero;
  • i cittadini già residenti all’estero, sia perché nati all’estero sia perché hanno successivamente acquisito la cittadinanza italiana.

Nota bene: La normativa consente inoltre di presentare la dichiarazione di trasferimento all’estero anche prima della partenza dall’Italia (c.d. pre-iscrizione). In tal caso, la richiesta di iscrizione dovrà comunque essere perfezionata presso l’Ufficio consolare competente entro 90 giorni dall’espatrio.

CHI NON DEVE ISCRIVERSI ALL’AIRE

Non sono tenuti a iscriversi all’AIRE:

  • coloro che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari;
  • i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
  • i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento istituiti ai sensi dell’articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  • il personale civile e militare che fruisce dell’indennità di lungo servizio all’estero, prevista dall’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare, di cui al d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
  • il personale civile e militare in servizio presso gli Uffici e le strutture dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);
  • le persone conviventi con i cittadini sopra menzionati che si recano all’estero al seguito dei medesimi.

L’iscrizione rimane facoltativa per i connazionali che lavorano all’estero per l’Unione Europea o per le organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte o per i soggetti di cui all’articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia.

COME RICHIEDERE L’ISCRIZIONE ALL’AIRE

Informazioni generali

La richiesta d’iscrizione all’AIRE viene inoltrata al Comune italiano competente, unico ente titolare delle funzioni anagrafiche, il quale provvede all’aggiornamento della posizione di residenza e delle liste elettorali.

Il servizio d’iscrizione è gratuito. Per questioni di natura fiscale si prega di far riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) e alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta perfezionata la procedura, il Comune comunica l’avvenuta iscrizione al cittadino interessato. Si precisa, tuttavia, che l’eventuale mancata ricezione di tale comunicazione non implica necessariamente che l’iscrizione non sia stata effettuata. Per verificare lo stato della propria pratica, i cittadini sono pertanto invitati a rivolgersi direttamente al Comune competente e non all’Ufficio consolare.

L’iscrizione all’AIRE comporta la cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) e, conseguentemente, della residenza nel territorio della Repubblica italiana.

Ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legge n. 22/2019, le iscrizioni all’AIRE disposte dai Comuni a seguito di domande presentate agli Uffici consolari decorrono dalla data di presentazione della domanda, purché quest’ultima sia completa di tutta la documentazione richiesta.

Di seguito si illustrano le diverse modalità attraverso cui i cittadini possono richiedere l’iscrizione all’AIRE.

1. Prima modalità: Iscrizione tramite il portale FAST IT 

La richiesta di iscrizione all’AIRE può essere presentata online attraverso il Portale FAST IT, previa registrazione oppure accesso con identità digitale SPID o CIE oppure CNS.

Dopo la registrazione e dopo aver attivato il proprio account, l’utente deve aprire una pratica AIRE selezionando “Anagrafe Consolare e AIRE” (icona della pennetta) tra i servizi disponibili. Successivamente, l’utente potrà richiedere l’iscrizione AIRE compilando online il relativo modulo di iscrizione. Alla domanda devono essere allegati:

  • il documento d’identità. Qualora il documento d’identità italiano sia scaduto, esso non dovrà essere inserito nel portale (la procedura non lo permette) ma bisognerà comunque allegarlo alla domanda di iscrizione;
  • la prova di residenza per tutti i componenti del nucleo familiare. Per lo Sri Lanka la prova della residenza può essere dimostrata mediante:
    • copia del Grama Niladhari Certificate; oppure
    • copia del Resident Visa, nel caso in cui il richiedente abbia solo la cittadinanza italiana; oppure
    • copia del contratto di lavoro e/o del contratto di locazione e/o di utenze domestiche o bancarie attestanti la residenza.

Consigli per l’utilizzo del portale FAST IT

Si raccomanda di:

  • utilizzare file in formato PDF con risoluzione non superiore a 200 DPI. Formati o risoluzioni diverse potranno rendere impossibile la ricezione della documentazione;
  • evitare fotografie dei documenti e scansioni a colori;
  • firmare i moduli esclusivamente con firma autografa (ossia, scritta a penna) oppure firme digitali;
  • se l’utente ha già aperto un’utenza sul portale Prenot@mi oppure un’utenza FAST IT presso un altro Ufficio Consolare, prima di fare l’iscrizione deve spostare il suo account personale con la funzione “Cambio Sede” portando la propria utenza su “Sri Lanka > Colombo”;
  • utilizzare la funzione “Cambio sede” e NON la funzione di variazione indirizzo nel caso in cui il trasferimento sia tra diverse circoscrizioni consolari: la funzione di variazione indirizzo va utilizzata esclusivamente per trasferimenti all’interno della stessa circoscrizione consolare.

Nota bene: In caso di problematiche di natura informatica relative al portale FAST IT, l’Ufficio consolare non è in grado di fornire assistenza tecnica. In tali circostanze, si consiglia di rivolgersi direttamente all’helpdesk del Portale FAST-IT.

Si informa inoltre che i messaggi inviati tramite il portale FAST IT hanno finalità esclusivamente di notifica (ad esempio, in caso di rigetto della domanda o di richieste di integrazione documentale). Eventuali comunicazioni o conversazioni avviate dagli utenti attraverso il portale non potranno essere prese in carico né ricevere riscontro.

2. Seconda modalità: Presentazione della domanda presso l’Ambasciata

Coloro che non dispongono degli strumenti necessari per utilizzare il portale FAST IT (PC, stampante, scanner) oppure riscontrino problemi tecnici, possono presentare la richiesta personalmente in Ambasciata, previa prenotazione dell’appuntamento tramite il portale Prenot@mi. Si ricorda che a partire dal 1 marzo 2019 non si accettano più richiesta di iscrizione AIRE pervenute via email.

Il giorno dell’appuntamento sarà necessario portare la seguente documentazione:

  • il modulo di iscrizione Richiesta di iscrizione all’AIRE firmato dal dichiarante; in caso di nuclei familiari è necessario un modulo sottoscritto per ciascuno dei componenti cittadini italiani di maggiore età;
  • copia dei documenti d’identità italiani (passaporto o carta di identità) di tutti i componenti del nucleo familiare che sono residenti all’estero e che vivono nella stessa abitazione;
    • I cittadini che non sono ancora in possesso di un documento d’identità italiano possono presentare un documento d’identità straniero e una copia dell’atto di nascita rilasciato dal Comune italiano di riferimento.
    • I cittadini che hanno subito il furto/smarrimento del proprio documento d’identità possono presentare copia della denuncia sporta alle Autorità di Polizia srilankese e – se in loro possesso – una fotocopia del documento italiano rubato/smarrito.
  • per il coniuge straniero, copia del passaporto nazionale;
  • documentazione attestante la residenza nella circoscrizione consolare (es. copia del Resident Visa o permesso di soggiorno; certificato di residenza rilasciato dal Grama Niladhari, copia del contratto di lavoro e/o copia del contratto di locazione e/o di utenze domestiche).

IMPORTANTE: non è permesso l’invio di richieste di servizi consolari contestualmente alla richiesta di iscrizione all’AIRE (per es.: richiesta passaporto, carta d’identità, certificati, ecc.). Tali servizi potranno essere richiesti ed erogati solo dopo la ricezione dell’avviso formale di avvio della procedura d’iscrizione/variazione AIRE al comune competente, che verrà inviata al cittadino presso la sua casella email personale.

ISCRIZIONE ALL’AIRE DEI MINORI CONVIVENTI CON UN SOLO GENITORE

La richiesta di iscrizione AIRE di un minore cittadino italiano convivente con un solo genitore, anche straniero, non può essere effettuata tramite il portale Fast-it. La domanda deve essere inviata via e-mail all’indirizzo consolare.ambcolombo@esteri.it.

La documentazione da inviare all’indirizzo sopraindicato è la seguente:

  • Richiesta di iscrizione all’AIRE per minore convivente con un solo genitore sottoscritta da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale. Qualora l’istante dichiari l’impossibilità di presentare la firma dell’altro genitore, dovrà fornirne – ove non già presente in atti – evidenza documentale di tale impossibilità, e comunque fornire i recapiti dell’atro genitore e ogni indicazione utile a contattarlo;
  • atto di nascita del minore rilasciato dal Comune Italiano che lo ha registrato;
  • documento di identità del minore;
  • documenti di identità di entrambi i genitori;
  • prova di residenza del minore (certificato di residenza rilasciato dal Grama Niladhari, certificati di iscrizione scolastica, resident visa).

Si precisa che l’iscrizione AIRE di un minorenne ha come unico scopo quello di attestare l’effettiva residenza (ovvero l’abituale dimora) del cittadino all’estero e pertanto prescinde da eventuali contenziosi relativi a provvedimenti dell’autorità giudiziaria italiana o locale.

AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE AIRE

Dopo aver completato l’iscrizione all’AIRE, i cittadini devono mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica, comunicando tempestivamente all’Ufficio Consolare competente qualsiasi variazione della residenza all’estero. In particolare devono essere comunicati:

  • il cambio dell’indirizzo di residenza all’interno della stessa circoscrizione consolare;
  • il trasferimento in un’altra circoscrizione consolare o in un altro Paese.

La comunicazione di tali variazioni deve essere richiesta tramite il Portale FAST IT.

Sebbene la normativa preveda un massimo di 180 giorni per comunicare queste variazioni, si invitano i cittadini a richiedere prima possibile l’iscrizione nel nuovo Ufficio consolare.

CANCELLAZIONE DALL’AIRE

La cancellazione dall’AIRE avviene in caso di:

  • rimpatrio in Italia, richiedendo direttamente al Comune l’iscrizione nell’ Anagrafe della Popolazione Residente;
  • decesso (compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata);
  • irreperibilità, in particolare quando non risulti più valido l’indirizzo all’estero;
  • perdita della cittadinanza italiana.

TRASFERIMENTO AIRE

I cittadini già iscritti nell’AIRE di un Comune possono richiedere di spostare tale iscrizione presso un altro Comune, presentando apposita domanda nei seguenti casi:

  • trasferimento nell’AIRE di un Comune nella cui APR (Anagrafe della popolazione residente in Italia) sono iscritti i membri del nucleo familiare;
  • trasferimento nell’AIRE di un Comune nella cui AIRE sono già iscritti i membri del nucleo familiare.

In casi diversi da questi sopra elencati, il trasferimento è rimesso alla valutazione dei Comuni interessati.

In caso di accettazione della domanda di trasferimento AIRE, viene spostata anche l’iscrizione nelle liste elettorali del nuovo Comune.

Per trasferire anche l’iscrizione dei figli minorenni è necessario allegare una dichiarazione di assenso firmata da entrambi i genitori. I figli maggiorenni devono presentare una richiesta individuale.

MAMNCATA ISCRIZIONE ALL’AIRE

L’iscrizione all’AIRE costituisce un obbligo di legge.

Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

MODULI

Richiesta di iscrizione all’AIRE

Richiesta di variazione indirizzo AIRE

Richiesta di iscrizione all’AIRE per minore convivente con un solo genitore