Aspetti generali
Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, a differenza della legge precedente legge n. 555/1912, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali. Per gli eventi di cittadinanza avvenuti prima del 05/12/1992, continuano a valere i predisposti della legge n. 555 del 1912, fatta eccezione per alcune modifiche di legge apportate da sentenze della Corte Costituzionale anche alla luce del nuovo diritto di famiglia del 1975.
La legge n. 94 del 15/07/2009, in vigore dall’8 agosto 2009, concernente “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” ha introdotto nuove disposizioni per quanto concerne le domande di cittadinanza sia per matrimonio che per residenza, alle quali deve essere allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti.
I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:
- la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello “ius sanguinis”);
- l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi;
- la possibilità di cittadinanza multipla;
- la manifestazione di volontà per acquisto e perdita;
A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91/92) l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (art. 11 legge n. 91/92), salvo disposizioni di accordi internazionali.
E’ possibile ottenere informazioni dettagliate sull’acquisto e sul riconoscimento della cittadinanza italiana consultando il sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, in applicazione del quale i soggetti che trattano dati personali sono tenuti ad informare preliminarmente gli utenti sui trattamenti previsti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. Di seguito è possibile consultare i dettagli al riguardo in tema e di cittadinanza.
Modifiche alla disciplina delle dichiarazioni di cittadinanza dei minori e introduzione della gratuità delle istanze (Legge di bilancio 2026)
La legge di bilancio per l’anno 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) introduce modifiche all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, estendendo da uno a tre anni il termine entro il quale i genitori, di cui almeno uno cittadino italiano per nascita, possono presentare la dichiarazione relativa alla cittadinanza del minore, decorrente dalla nascita o dalla successiva data di accertamento della filiazione, anche adottiva.
Contestualmente, è prevista la gratuità di tali dichiarazioni: per le istanze presentate ai sensi del citato articolo 4, comma 1-bis, lettera b), non è più dovuto il contributo di 250 euro previsto dall’articolo 9-bis della legge n. 91/1992. La gratuità si estende anche alle dichiarazioni da presentare entro il 31 maggio 2026 relative ai figli minorenni, alla data del 24 maggio 2025, di almeno un cittadino italiano per nascita, in quanto qualificate dal decreto-legge n. 36/2025 come dichiarazioni rese ai sensi della medesima disposizione.
Le modifiche non hanno efficacia retroattiva e si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026; pertanto, la gratuità riguarda esclusivamente le istanze presentate da tale data, senza previsione di rimborso per quelle già depositate entro il 31 dicembre 2025.